Attività ricettive: dal 1° giugno al via la nuova modulistica, ma è caos per il “nodo” CIN
Il settore turistico-ricettivo si trova di fronte a un importante cambiamento gestionale. Da oggi, 1° giugno 2026, entra in vigore la nuova modulistica unificata per i procedimenti SUAP, approvata in Conferenza Unificata il 18 marzo scorso e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 aprile.
L’obiettivo della riforma è ambizioso: standardizzare le procedure per l’avvio e la modifica delle attività. Tuttavia, l’avvio della nuova modulistica rischia di trasformarsi in un cortocircuito burocratico a causa di un disallineamento nei portali informatici tra la SCIA e il CIN (Codice Identificativo Nazionale).
Cosa cambia per la modulistica SUAP
I nuovi modelli unificati non riguardano solo le nuove aperture, ma intercettano anche qualsiasi variazione successiva (es. modifiche alla capacità ricettiva, classificazione, aggiornamento dei servizi). La standardizzazione colpisce l’intero comparto delle strutture ricettive, sia alberghiere che extralberghiere o all’aria aperta:
- Hotel e alberghi
- Affittacamere e Bed & Breakfast
- Case e appartamenti per vacanze
- Campeggi, villaggi turistici e glamping
Restano parzialmente escluse da questa logica autorizzatoria le locazioni turistiche non imprenditoriali (come gli affitti brevi sotto i 2 immobili), che continuano a seguire le comunicazioni territoriali previste dalle singole Regioni, pur restando soggette all’obbligo del CIN.
L’importanza del CIN per i controlli incrociati
Il CIN, introdotto dal Dl 145/2023 e regolamentato dal Ministero del Turismo, serve a mappare l’offerta ricettiva a livello nazionale tramite la BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive). Il codice deve essere esposto all’esterno della struttura e inserito in qualsiasi annuncio online o sui portali di prenotazione.
Per i professionisti, il CIN non è un semplice adempimento formale, ma un tassello chiave per la compliance: incrociando i dati della banca dati con gli annunci online, il Fisco ha uno strumento potentissimo per verificare la natura dell’attività (imprenditoriale o meno), il regime IVA applicato e il corretto trattamento dei redditi (es. cedolare secca).
Il paradosso del blocco informatico nelle nuove aperture
Il problema nasce dalla sequenza logica dei passaggi nei portali del Comune. La nuova modulistica SUAP richiede l’inserimento obbligatorio del CIN. Tuttavia:
- Per ottenere il CIN, la struttura deve essere già censita e associata a una pratica amministrativa.
- Per una nuova apertura, la pratica amministrativa inizia proprio con la SCIA.
Ci si trova quindi davanti a un paradosso informatico: per inviare la SCIA di inizio attività viene richiesto un codice che l’operatore può ottenere solo dopo aver avviato l’attività stessa. Poiché i portali SUAP sono spesso rigidi, il mancato inserimento del CIN rischia di bloccare l’invio telematico della pratica.
Come gestire la fase transitoria: i consigli per i professionisti
Mentre si attende che i Comuni correggano il tiro – rendendo il campo CIN facoltativo o integrabile in un secondo momento per le nuove aperture – è fondamentale muoversi con prudenza:
- Per le strutture esistenti: In caso di variazione dell’attività, l’adempimento è semplice. Il CIN è già disponibile e va inserito nei modelli come dato identificativo.
- Per le nuove aperture: Prima di procedere, occorre testare la piattaforma informatica del Comune per verificare se il campo CIN sia bloccante.
- Archiviazione e prove: Se il portale permette l’invio, è consigliabile gestire la pratica seguendo una sequenza documentale rigorosa e conservandone le prove nei fascicoli di studio:
- Invio e protocollazione della SCIA comunale.
- Richiesta immediata del CIN tramite il portale del Ministero.
- Successiva integrazione della pratica SUAP con il codice ottenuto.