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Start-up innovative: cambiano i requisiti e si allunga la permanenza

Ottobre 28, 2025/in News

Le start-up innovative esistono nel nostro ordinamento dal 2012 (con il “Start-up Act”), e godono di agevolazioni fiscali, semplificazioni burocratiche e altri vantaggi.

Per rientrare in questa categoria, l’impresa deve avere:

  • meno di 5 anni di attività;
  • un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
  • un’attività legata all’innovazione tecnologica.

Con le nuove leggi del 2024 (n. 162 e n. 193), sono stati aggiornati alcuni requisiti e introdotte novità importanti su:

  • chi può essere considerato “start-up innovativa”;
  • come si ottiene (e mantiene) l’iscrizione nel Registro delle Imprese;
  • quanto tempo si può restare nel regime agevolato.

Nuova definizione di start-up innovativa
Per essere riconosciuta come tale, l’impresa deve:

  • essere una micro, piccola o media impresa (fino a 250 dipendenti e fatturato ≤ 50 milioni o bilancio ≤ 43 milioni),
  • avere come attività principale lo sviluppo, produzione e vendita di prodotti o servizi tecnologici e innovativi.

Non basta fare solo consulenza o agenzia!

Permanenza: fino a 5 anni, ma con condizioni dopo il 3° anno
Dopo i primi 3 anni, per restare tra le start-up innovative fino al 5° anno, serve almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Avere spese in ricerca e sviluppo pari almeno al 25% dei costi totali;
  2. Avere un contratto di sperimentazione con una Pubblica Amministrazione;
  3. Avere avuto un aumento di almeno il 50% di fatturato o occupazione tra il 2° e 3° anno;
  4. Costituire una riserva patrimoniale > 50.000 euro con aumento di capitale da parte di investitori terzi, più spese in R&S almeno al 20%;
  5. Ottenere almeno un brevetto.

Estensione fino a 9 anni per le imprese in fase “scale-up”
Dopo i 5 anni, è possibile prolungare la permanenza fino a 9 anni, se l’impresa evolve e soddisfa almeno uno di questi requisiti:

  • Aumento di capitale > 1 milione di euro da fondi specializzati (OICR), per ogni biennio di estensione;
  • Aumento del fatturato di almeno il 100% all’anno.
https://camiconsulting.it/wp-content/uploads/2025/10/Progetto-senza-titolo-3-1.jpg 700 1500 nezz2y https://camiconsulting.it/wp-content/uploads/2025/10/cami-consulting-1.svg nezz2y2025-10-28 15:55:112025-10-31 17:03:18Start-up innovative: cambiano i requisiti e si allunga la permanenza

IVA nella logistica: nuova opzione per il versamento da parte del committente

Ottobre 28, 2025/in News

A partire dal 30 luglio 2025, è attivo un nuovo regime opzionale per le prestazioni di servizi rese a imprese del settore trasporti, movimentazione merci e logistica. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 59-63), il regime consente che il versamento dell’IVA sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.

Come funziona il regime opzionale

Il nuovo meccanismo permette, su base volontaria e per la durata di tre anni, che il committente versi direttamente l’IVA relativa alle prestazioni ricevute, evitando così che sia il prestatore a doversene occupare.
Questo vale anche nei rapporti tra subappaltatori.
  • Chi può aderire: committente e prestatore (o subappaltante e subappaltatore) congiuntamente.
  • Come si aderisce: tramite invio telematico di un apposito modello all’Agenzia delle Entrate.
  • Fatturazione: resta a carico del prestatore, che emette la fattura normalmente.

Modello e comunicazione all’Agenzia

Il modello per esercitare l’opzione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed è trasmissibile esclusivamente online, tramite il software gratuito “ReverseChargeLogistica”. La comunicazione include i dati delle parti, del contratto e dei luoghi di esecuzione.

Versamento dell’IVA

  • Chi paga: il committente (o subappaltante).
  • Quando: entro il 16 del mese successivo alla data della fattura.
  • Come: con modello F24, utilizzando il codice tributo 6045, senza possibilità di compensazione con crediti fiscali o contributivi.

Ulteriori precisazioni

  • L’opzione può essere esercitata anche per contratti già in essere.
  • È possibile correggere i dati inviando una comunicazione sostitutiva.
  • Le comunicazioni sono consultabili nel Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
Questo regime transitorio è stato introdotto in attesa dell’autorizzazione dell’UE per l’applicazione definitiva del meccanismo del reverse charge nel settore logistica.
https://camiconsulting.it/wp-content/uploads/2025/10/Progetto-senza-titolo-2.jpg 700 1500 nezz2y https://camiconsulting.it/wp-content/uploads/2025/10/cami-consulting-1.svg nezz2y2025-10-28 15:46:282025-11-03 11:12:21IVA nella logistica: nuova opzione per il versamento da parte del committente

IRES premiale: Aliquota ridotta al 20% per le imprese virtuose nel 2025

Ottobre 28, 2025/in News

on la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), il Governo ha introdotto un’importante novità fiscale a favore delle imprese: l’IRES premiale, ovvero la possibilità di applicare un’aliquota IRES ridotta dal 24% al 20% per il solo periodo d’imposta 2025. Le regole attuative sono state definite con il DM 8 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2025.

Chi può beneficiare dell’IRES premiale

Possono accedere alla riduzione dell’aliquota IRES:
  • Le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.);
  • Le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • Le società europee e cooperative europee residenti in Italia;
  • Enti e trust commerciali residenti, nonché soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Sono esclusi:
  • I soggetti in liquidazione o in procedure concorsuali liquidatorie;
  • Le imprese in contabilità semplificata nel 2024;
  • Chi applica regimi forfettari o agevolati (come tonnage tax o reddito catastale);
  • Chi ha fatto ricorso alla CIGO ordinaria nel 2024 o 2025 (salvo eventi straordinari).

Condizioni per usufruire dell’aliquota ridotta

Per accedere al beneficio, l’impresa deve soddisfare tre condizioni principali:
  1. Accantonamento utili 2024
    Almeno l’80% dell’utile d’esercizio 2024 deve essere accantonato a riserva non distribuibile (inclusi riserva legale, statutaria, copertura perdite).
  2. Investimenti qualificati minimi
    Almeno il 30% degli utili accantonati (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) devono essere reinvestiti in beni strumentali 4.0 o 5.0 nuovi, interconnessi, e destinati a strutture produttive in Italia. L’importo minimo degli investimenti è di 20.000 euro.
  3. Incremento occupazionale
    È richiesto un aumento del personale con almeno un’assunzione a tempo indeterminato nel 2025, pari ad almeno l’1% dell’organico medio 2024, e nessuna riduzione delle ULA rispetto alla media del triennio precedente.

Come e quando si applica

L’aliquota ridotta del 20% si applica al reddito d’impresa 2025, da dichiarare nel modello REDDITI 2026.
L’Agenzia delle Entrate istituirà appositi codici tributo per il versamento dell’IRES ridotta. È anche ammesso l’uso facoltativo delle perdite fiscali pregresse per abbattere il reddito imponibile agevolato.

Cause di decadenza

Il beneficio decade se:
  • Gli utili accantonati vengono distribuiti entro il 2026 (con tolleranza fino all’80%);
  • I beni acquistati vengono ceduti, dismessi, delocalizzati entro 5 anni dall’acquisto;
  • Non vengono rispettati i vincoli su investimenti, occupazione o accantonamento utili.

Cumulabilità e casi particolari

L’IRES premiale è cumulabile con altri incentivi, come:
  • Credito d’imposta per investimenti 4.0;
  • Credito d’imposta transizione 5.0.
Sono inoltre previste regole specifiche per soggetti in regime di consolidato fiscale o trasparenza, nonché per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.).
https://camiconsulting.it/wp-content/uploads/2025/10/Progetto-senza-titolo.jpg 700 1500 nezz2y https://camiconsulting.it/wp-content/uploads/2025/10/cami-consulting-1.svg nezz2y2025-10-28 15:38:502025-11-03 11:13:37IRES premiale: Aliquota ridotta al 20% per le imprese virtuose nel 2025
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