Premi agli sportivi dilettanti: torna l’esonero dalla ritenuta del 20%
Con il Decreto fiscale dell’8 aprile 2026 viene reintrodotta una misura agevolativa per il settore dello sport dilettantistico: i premi destinati agli atleti non professionisti tornano a beneficiare, entro determinati limiti, dell’esclusione dalla ritenuta alla fonte.
In particolare, l’art. 9 del D.L. n. 38/2026 (in attesa di conversione entro il 26 maggio 2026) prevede che i premi erogati nel periodo compreso tra il 28 marzo 2026 e il 31 dicembre 2026 non siano soggetti alla ritenuta del 20% prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973, purché l’importo complessivo corrisposto dallo stesso sostituto d’imposta non superi i 300 euro.
Si tratta di una riproposizione di una misura già adottata in precedenza, che aveva riguardato i premi erogati tra il 29 febbraio 2024 e il 31 dicembre 2024.
Limite come soglia e non come franchigia
È importante sottolineare che il limite dei 300 euro opera come soglia e non come franchigia. Ciò significa che, qualora venga superato, l’intero importo erogato diventa imponibile. Ad esempio, in presenza di un premio pari a 500 euro, la ritenuta si applicherà sull’intera somma e non soltanto sulla parte eccedente.
La disposizione introduce un beneficio fiscale per i premi di modesta entità, ma richiede al contempo un’attenta gestione amministrativa per verificare il rispetto del limite per ciascun atleta e per ciascun soggetto erogante.
L’impatto stimato per le finanze pubbliche è pari a 1,38 milioni di euro per il 2026, con copertura finanziaria individuata dall’art. 18 del medesimo decreto.
Riferimento normativo:
D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 9